Indice
- La mediazione è veloce ed economica
- Il mediatore
- Mediazione obbligatoria
- Provvedimenti giudiziali urgenti
- Procedimento di mediazione
- Le parti possono scegliere liberamente l’organismo
- Mediazione durante il processo
- Durata della mediazione
- Esito della mediazione
- Proposta del mediatore
- Riservatezza
- Spese della mediazione
- Agevolazioni fiscali
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E’ stato approvato in Senato il decreto mille proroghe, tra le cui righe era presente anche il rinvio all’anno prossimo dell’entrata in vigore della obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Ma non per tutte le materie.
LEGGE GIA’ IN VIGORE: Per le liti in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, diventerà necessario, prima di andare in giudizio, provare a raggiungere un accordo davanti a un organismo cosiddetto di conciliazione.
PRIMAVERA 2012: Per altre due materie, assai significative in termini numerici, il condominio e il risarcimento danni da incidenti stradali, il tentativo di conciliazione sarà vincolante solo tra un anno e quindi nella primavera del 2012. Questo l’esito del faticoso confronto parlamentare nel quale si sono scaricate le diverse aspettative ed esigenze di due fronti che andavano ben al di là dell’aula di Palazzo Madama e dei confini tra maggioranza e opposizione.
Per un rinvio ampio della conciliazione, un anno per tutte le materie, si era schierata l’avvocatura, Cnf e Oua in testa, anche se con una certa articolazione di posizioni (l’associazione Avvocati per la mediazione, per esempio, con circa 1.600 iscritti, autrice di un intervento ad opponendum contro il ricorso Oua al Tar inteso a bloccare il regolamento attuativo); mentre contro lo slittamento erano scese in campo imprese e camere di commercio, ma anche alcune rappresentanze dei professionisti.
1) NIENTE AVVOCATI
2) COSTI RIDOTTI
3) TEMPI RAPIDI
4) MASSIMA SICUREZZA – PROFESSIONALITA’ E AFFIDABILITA'.
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
"La mediazione? Semplice ed efficace" recita lo slogan della nuova campagna di comunicazione finalizzata a far conoscere alla cittadinanza lo strumento giuridico della mediazione civile per la risoluzione delle controversie, come alternativa al processo ordinario.
L'avvio della campagna di comunicazione coincide con l'entrata in vigore del decreto ministeriale che istituisce il registro dei mediatori.
Obiettivo del nuovo istituto giuridico è disincentivare il ricorso in tribunale, con la conseguenza di veder ridurre progressivamente l’arretrato che grava sul sistema giustizia. La mediazione civile, infatti, è lo strumento scelto per ''deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo'', ha detto il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2009 che ha visto l’approvazione dello schema di decreto legislativo. Il decreto legislativo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2010, dopo aver acquisito i prescritti pareri da parte delle commissioni parlamentari.
La mediazione è veloce ed economica.
Il procedimento di mediazione, infatti, non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse. Tali informazioni non possono essere utilizzate in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore è tenuto al segreto professionale su di esse. Inoltre, il mediatore è nominato non oltre quindici giorni dal deposito della domanda presso l’organismo di mediazione e il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.
Sono infine previste agevolazioni fiscali per coloro che ricorrono alla mediazione.
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono, infatti, esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
La mediazione civile è, dunque, un importantissimo strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili, finora previsto solo come facoltativo ai procedimenti ordinari che si svolgono nelle aule dei tribunali.
Uno strumento, tuttavia, ancora poco conosciuto dai cittadini, ma in grado di rendere decisamente più rapidi i tempi della giustizia civile e di incidere fortemente sullo smaltimento dell'enorme arretrato di cause civili.
Il mediatore
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.
Mediazione obbligatoria
Per gli incidenti stradali la mediazione sarà obbligatoria a partire dalla primavera del 2012.
Per altri casi è già in vigore.
Provvedimenti giudiziali urgenti
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
Procedimento di mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti possono scegliere liberamente l’organismo.
In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.
Mediazione durante il processo
Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.
Durata della mediazione
Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 4 mesi.
Esito della mediazione
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
Proposta del mediatore
Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.
Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede.
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo
Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata
Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Spese della mediazione
Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia per gli organismi di mediazione pubblici.
Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministro della giustizia.
La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
Agevolazioni fiscali
Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di 500 euro.
In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.