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Servizi-Chi siamo-Ass.za

Servizi - Chi Siamo - Assistenza Clienti - Domande e Risposte - Intervista a C.L

Servizi - Chi Siamo - Assistenza Clienti - Domande e Risposte - Intervista a C.L - INFORTUNISTICA FRANCHISING.IT














Democrito, un Filosofo dell'antica Grecia, aveva affermato che ogni uomo è un piccolo mondo.
Si potrebbe aggiungere che ogni piccolo mondo, ogni giorno, si incontra con tanti altri e con loro intreccia le più svariate relazioni: Lavorative, Affettive, Private o Pubbliche.
CAPITA, PERO', che questi incontri alcune volte si tramutino in scontri, dagli effetti inaspettati. 
E allora la giornata lavorativa assume tinte drammatiche a causa di un infortunio, il viaggio per le vacanze si trasforma in un ricordo da dimenticare ... oppure un evento di qualsiasi natura e gravità. Con Infortunistica Franchising Network tutti possono mettersi al riparo.
Le vittime di questi tragici avvenimenti spesso si ritrovano sole e travolte dalle circostanze e non sempre si ha la fortuna d'incontrare qualcuno capace di ascoltarle e accompagnarle verso la conclusione della loro dolorosa vicenda, mentre invece un sostegno prudente nei loro confronti deve diventare un'assoluta priorità. 

La nostra struttura ha una consolidata esperienza nel settore dell'infortunistica Stradale e risarcimento in genere.


In riferimento alle varie convenzioni su tutto il territorio nazionale, siamo in grado di offrire ogni supporto necessario ed efficace in termini di CONSULENZA ED ASSISTENZA con  Medici Legali - Ortopedici - Centri di Fisioterapie e Cure etc.. 

Il manager Cristian La Guardia, esperto del settore di risarcimenti contro le assicurazioni, enti o privati, stratega di Marketing, opera nel settore dal 1996. Da circa 4 anni ha fondato Infortunistica Stradale by La Guardia Group "Agenzie in Franchising".


Nel mese di Maggio (2011), è nata Infortunistica Franchising Network divisione by L.G per offrire ai propri affiliati ulteriori vantaggi limitatamente alle formule "Medium Omnia" e Premium.


 
Infortunistica Franchising Network offre ai propri affiliati una posizione vantaggiosa nel mercato della gestione dei sinistri e infortuni di qualsiasi natura e gravità, sia in termini di BUSINESS e formazione a 360°, assicurando ogni successo.


Questo settore NON TEME LA CRISI ECONOMICA perchè coloro che pagano sono le Assicurazioni -Enti o Privati, pertanto il settore è solido, sicuro, in continua crescita e privo di crisi. 
La crisi purtroppo è rivolta alle aziende che vendono beni al consumo, NOI OFFRIAMO SERVIZI GRATUITI NEI CONFRONTI DEI NOSTRI ASSISTITI, RIBADENDO CHE VENIAMO PAGATI DALLE ASSICURAZIONI - ENTI O PRIVATI IN QUANTIFICAZIONE DEI DANNI.



Siamo altrettanto capaci e ricchi di esperienza per rendere vincente il BUSINESS dei vari affiliati in riferimento alla nostra indubbia esperienza rivolta al Marketing - know-how - Strategie - Tecniche come aggredire il Mercato e come Acquisire clienti.



Con Infortunistica Franchising Network, oggi tutti possono avere un alleato al proprio fianco dai primi passi di inizio pratica sino ad ottenere il giusto risarcimento.


Siamo specializzati nei seguenti settori:


Incidenti stradali (Auto/Pedoni)


Sinistri mortali


Fondo garanzia vittime della strada


Diritto al risarcimento del datore di lavoro

Sinistri - Infortuni sul lavoro

Responsabilità medica/sanitaria


Richiesta danni cagionati da terzi


Danno patrimoniale da lucro cessante

Incidenti sportivi


Incidenti nautici


Sinistri condominiali

Ritardo aereo – perdita bagagli


Danno morale nei confronti di animale
coinvolto in incidente


Danni contrattuali ed extracontrattuali


Ricorsi Autovelox Pratiche Amm.ve

Ricorsi Patente a Punti


Sinistri stradali avvenuti all'estero

Sinistri avvenuti in Italia ma causati da veicoli esteri

Sinistri da responsabilità civile

Sinistri da inquinamento (generico - da responsabilità civile)

Sinistri per Incendio - Furto (abitazioni-veicoli-diversi)

Mancato godimento di viaggi e vacanze da Tour Operator - Agenzie

Sinistri subiti all'interno di veicoli pubblici

Sinistri su polizze infortuni

Sinistri aeronautici da responsabilità civile

Sinistri provocati da animali selvatici o domestici


INFORTUNI - EVENTI LESIVI DI QUALSIASI NATURA E GRAVITA'.

Assistenza Clienti

Assistenza Clienti - INFORTUNISTICA FRANCHISING.IT







 

Nell'interesse e la tutela dei diritti dei nostri assistiti, offriamo il nostro SERVIZIO GRATUITO al fine di ottenere il raggiungimento di un equo risarcimento dei danni subiti. IL NOSTRO SERVIZIO E' GRATUITO perché i nostri onorari e l'assistenza di ogni tipo viene pagata dalle compagnie di assicurazioni, enti o privati. 

Oggi l'iter burocratico previsto per il riconoscimento dei danni subiti da parte della compagnie assicuratrici, rappresenta un problema sempre più grosso...


Con Infortunistica Franchising Network oggi tutti possono avere un alleato al proprio fianco dai primi passi di inizio pratica sino ad ottenere il giusto risarcimento.

Le compagnie di assicurazioni cercano di risparmiare e non tutelano in nessuna misura i danneggiati. Infortunistica Franchising Network E' DALLA PARTE DEI DANNEGGIATI.


"Incidenti Stradali (Automobilistici & Pedoni)"

  • Hai subito un incidente stradale?
  • Hai subito eventi lesivi di qualsiasi natura e gravità ed in generale ad ogni evento umanoche sia causa di danni a terzi?
  • Sei stato/a investito/a mentre attraversavi la strada?
  • Sei caduto/a a causa di un'insidia stradale?
  • Hai subito un incidente autonomo con la tua autovettura a causa di un' insidia stradale?
  • NON DISPERARE ... LA NOSTRA ASSISTENZA E CONSULENZA NEI TUOI CONFRONTI E’ GRATUITA PERCHE’ “NOI” VENIAMO PAGATI DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI, ENTI O PRIVATI.
La nostra assistenza è specializzata nel recupero di danni fisici e materiali conseguenti ad incidenti stradali, infortuni, responsabilità ed eventi lesivi di qualsiasi natura e gravità.


Infortunistica Franchising Network esaminando la dinamica del sinistro, mette a tua completa disposizione la sua indiscussa esperienza al fine di ottenere una veloce e ottimale liquidazione del danno, ANTICIPANDO ANCHE LE SPESE MEDICHE.


"La nostra struttura è in grado di offrirti una rete di servizi, grazie ai vari partners e convenzionati"


Infortunistica Franchising Network offre GRATUITAMENTE i seguenti servizi:


"Per i Danni fisici"

CENTRI DI: ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA, OTORINOLARINGOIATRIA, MEDICINA DELLO SPORT, MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI, FISIOTERAPIA, RIABILITAZIONE, NEUROLOGIA, ECOGRAFIA, RADIOLOGIA, PSICOLOGIA E PSICHIATRIA FORENSE, RADIOLOGIA, TAC, RISONANZA MAGNETICA, ODONTOIATRIA etc...


Infortunistica Franchising Network offre assistenza e agevolazioni grazie ai suoi partners.


"Per i Danni materiali"

-STUDIO DINAMICA DEL SINISTRO - Perizie Ergonometriche - Ricostruzione incidenti Stradali; 

-PREVENTIVI AUTO: I ns. partners (carrozzerie e meccanici etc...) saranno a tua completa disposizioneper i vari preventivi e riparazioni usufruendo dei vari sconti (vedi carta sconti sezione partnership - convenzionati);

-AUTO SOSTITUTIVA: (periodo fermo tecnico);

-ASSISTENZA ALLE AZIENDE: Recuperodel danno per l’assenza di un dipendente o socio coinvoltoin un incidente stradale;

-ASSISTENZA E DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE;


-SOCCORSO STRADALE;


-ASSISTENZA h 24.



"Infortunistica Franchising Network Informa"

Un’indagine NAZIONALE ha decretato che il 95% dei sinistri GESTITI DALLE NOSTRE AGENZIE vengono definite in fase stragiudiziale, garantendo dunque, una sollecita ed attenta gestione del sinistro, oltre che una sicurezza per l’assistito che si mette al riparo da possibili errori.

Con questi presupposti è chiaramente consigliato rivolgersi a tale assistenza specializzata.

Intervista a Cristian La Guardia

Intervista a Cristian La Guardia - INFORTUNISTICA FRANCHISING.IT














Cristian, parlaci dei vari requisiti che deve avere un consulente affiliato - Motivazioni - illustra il settore. 

Risponde Cristian La Guardia.

Ricordati sempre che per raggiungere un obiettivo occorre anche un minimo di disciplina.

La perseveranza è la forza di volontà, intesa come capacità di attuare costantemente libere scelte di miglioramento.

Forza di volontà e desiderio, se ben combinati costituiscono una coppia irresistibile.

L'esperienza fatta su migliaia di individui ha dimostrato che la mancanza di perseveranza è una debolezza comune alla grande maggioranza degli uomini; è pero UNA DEBOLEZZA CHE SI PUO' SUPERARE CON LA VOLONTA'.

Se vuoi realizzare ogni tuo desiderio, DEVI ABITUARTI ALLA PERSEVERANZA.

Gli uomini che hanno molto successo sono in genere conosciuti come persone dal sangue freddo, e qualche volta spietati ma, spesso si tratta di un malinteso: QUELLO CHE HANNO E' LA FORZA DI VOLONTA' CHE ABBINATO ALLA PERSEVERANZA, nel cercare di concretizzare i loro desideri per il raggiungimento dei loro obiettivi.

LA DIFFERENZA è una sola: La maggior parte delle persone sono pronte a gettar via i loro obiettivi e i loro scopi, ed ARRENDERSI ALLA PRIMA DIFFICOLTA' O SFORTUNA.

 

Ogni sconfitta porta con sè il seme di un equivalente successo.

 

PERSEVERANZA: LA CHIAVE DEL SUCCESSO.

 

SOLO TENACIA E DETERMINAZIONE SONO ONNIPOTENTI.

 

Nulla al mondo puo' prendere il posto della perseveranza.

 

 

Tutto questo è rivolto per pianificare in maniera congeniale i vari obiettivi professionali a prescindere dalle potenziali ambizioni. Una regola fondamentale è quella che BISOGNA CREDERE NEL PROPRIO LAVORO E NELLA FATTISPECIE SE HAI DECISO DI INTRAPRENDERE QUESTA ATTIVITA' TI GARANTISCO CHE STAI PERCORRENDO LA STRADA GIUSTA PER IL TUO SUCCESSO PROFESSIONALE, SE COSI NON FOSSE TI RIBADISCO CHE QUESTO SETTORE NON TEME LA CRISI ECONOMICA PERCHE' I NOSTRI DEBITORI SONO LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI - ENTI O PRIVATI. PARLIAMO DUNQUE DI UN SETTORE SOLIDO E PRODUTTIVO. HAI ANCORA DUBBI? SPERO DI NO !!!

Per diversi anni ho studiato testi e partecipato anche a corsi di formazione per lo sviluppo e crescita personale dai migliori formatori del mondo, oltre ai migliori trainer mondiali di finanza personale.

 


Gli studi acquisiti mi hanno permesso anche di investire su me stesso, migliorando e arricchendo il mio bagaglio culturale e sono stato sempre circondato da persone dalle quali ho imparato validi insegnamenti.

Questo naturalmente mi ha permesso di ottimizzare al meglio anche le mie potenziali risorse perché ho imparato come governare al meglio il mio stato emotivo, (senza stressarmi) riuscendo a raggiungere con estrema determinazione e coerenza tutti i miei obiettivi.

Ti ricordo che la responsabilità della tua vita è solo tua per quello che fai.

Ti sei mai chiesto/a perchè esistono persone che ottengono grandi risultati pur partendo da zero e persone che conducono una vita modesta?

Fondamentalmente c'e un perché...

Ho razionalizzato con dignità tutte le mie nostre risorse per offrire anche la possibilità di capovolgere qualsiasi comportamento in modo utile ed efficace.

Ti ribadisco che per ottenere un buon risultato ci vuole un minimo di disciplina, poiché come ci ricorda un celebre aforisma, chi ebbe a risparmiare nella sua formazione, sempre pago' il piu' alto prezzo della sua ignoranza.

Con estrema dignità ti consiglio di:

-Imparare a gestire al meglio il tuo stato emotivo e modificare le tue emozioni;

-Mirare sempre agli obbiettivi, inseguirli per poi raggiungerli;

-Ricordati che se non hai un piano per la tua vita qualcuno l'avrà per te;

-Pensa agli obbiettivi che motivano la tua persona e passa all'azione;

-Migliora la tua influenza personale sugli altri e impara a pensare sempre positivo;

-La qualità della tua vita dipende dalla tua capacità di comunicare;

-Migliori capacità, migliori probabilità di ottenere quello che vuoi.

-Per diventare ricco devi pensare come i ricchi.

HAI CAPITO BENE ... DEVI PENSARE COME I RICCHI.


CHE VALORE HA, DUNQUE, UN LAVORO CHE TI IMPEDISCE DI SBAGLIARE SULLA SCELTA E TI PERMETTE DI CRESCERE PROFESSIONALMENTE SENZA RISCHI?

Buona fortuna….. Cristian La Guardia.

Domande e Risposte

Senza la vostra consulenza, abbiamo comunque diritto ad un risarcimento?

La risposta e': "certamente!!! Ma, grazie alla nostra assistenza e consulenza specializzata otterrete il riconoscimento di ogni minima voce del danno subito, determinante ai fini della liquidazione.

• Perché dovrei scegliere di rivolgermi a Infortunistica Franchising?
Infortunistica Franchising gestione sinistri, ha scelto sin dalla sua nascita di stare sempre e solo dalla parte del danneggiato, soggetto "debole" al cospetto di colossi economici e finanziari come le imprese di assicurazione; per tutelarlo ha sviluppato una competenza ed una esperienza specialistica, e ha affinato nel corso del tempo la capacità di quantificazione dei danni, garantendo così l'integrale risarcimento al danneggiato.

• Se non ottengo un risarcimento devo comunque pagare Infortunistica Franchising ?
Caratteristica peculiare di Infortunistica Franchising è di assumere, nei confronti del danneggiato, un obbligo di risultato. Ciò significa che nessun compenso verrà richiesto da Infortunistica Franchising in caso di mancato risarcimento, anche in caso fosse stata intrapresa una causa civile, previa designazione fiduciaria e personale dell'assistito.

• Nella mia città non c'è un ufficio Infortunistica Franchising : posso avvalermi comunque della vostra consulenza?
Possiamo offrire assistenza e consulenza grazie alle varie convenzioni sul territorio nazionale. Infortunistica Franchising fornisce la propria consulenza ed assistenza gratuita.

• Oltre all'infortunistica stradale, quali sono i settori trattati dagli esperti di Infortunistica Franchising ?
Vedi i nostri servizi.


Infortunistica Franchising inoltre fornisce assistenza anche in relazione a specifici contratti assicurativi (polizza Kasco, incendio, polizze infortuni, malattia e assicurazioni sulla vita) etc....

• Spesso viene trascurato il lato umano della situazione, soprattutto nei danni più gravi:
qual è l'approccio di
Infortunistica Franchising ?

Infortunistica Franchising si contraddistingue per l'attenzione e l'ascolto ai bisogni concreti del cliente danneggiato al fine di offrire un servizio completo, personalizzato e rispettoso delle singole persone.

• Un mio familiare ha subito un sinistro: ho diritto anch'io ad un risarcimento?

Si. Infortunistica Franchising è particolarmente attenta anche alle cosiddette vittime secondarie del sinistro, soggetti che possono subire dei "danni riflessi", sia patrimoniali che non patrimoniali e tutela anche i loro diritti risarcitori, in conseguenza del rapporto affettivo, di convivenza o di parentela con la vittima primaria.

• Quali spese devo anticipare per ottenere il risarcimento?
Nessuna spesa. Infortunistica Franchising non richiede al suo cliente alcun anticipo di spese per far valere le proprie ragioni. Nell'eventualità in cui non si ottenga un equuo risarcimento, Infortunistica Franchising sostiene i costi stragiudiziali e legali senza nulla chiedere al cliente.

Infortunistica Franchising offre consulenza anche nei casi di lesioni molto gravi?
Si. Infortunistica Franchising ha una particolare specializzazione nella trattazione di sinistri con lesioni gravi o con esiti mortali, che costituiscono circa il 95% del totale dei casi trattati.

• Quanto mi costa avvalermi della professionalità e delle competenze degli esperti di Infortunistica Franchising ?
Solo a risarcimento ottenuto, l'assistito riconoscerà come compenso una percentuale sul risultato pagato dalla compagnia o ente.

• Vorrei affiliami con Infortunistica Franchising , quali conoscenze e competenze devo avere?
Infortunistica Franchising provvede in prima persona alla preparazione dei suoi affiliati a 360°.


"DOMANDE E RISPOSTE"

Quali sono i principali tipi di danno risarcibile?
Le classificazioni cui è soggetto il danno risarcibile sono varie e molteplici.
Si da in primo luogo la distinzione tra danno materiale, cioè alle cose, e danno fisico, cioè alla persona. Sono danni materiali tutti quelli subiti dalle cose di proprietà del danneggiato a seguito dell'incidente, e vanno risarciti al loro prezzo di mercato.
I danni fisici sono quelli derivati invece dalla lesione della persona, e possono originare due distinte categorie di danno: quello da inabilità temporanea, pari al tempo di guarigione, e quello da invalidità permanente, che coincide invece con la diminuzione della capacità fisica.
Per ciascuna di queste due categorie si possono configurare poi ulteriori tipi di danno, cioè quello biologico, il danno patrimoniale ed il danno morale.

Il danno biologico è la lesione dell'integrità fisica e psichica del soggetto, medicalmente accertabile e risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Trattasi cioè di fattispecie totalmente indipendente dalla capacità produttiva del danneggiato.

Nell'ambito del danno biologico rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale, cioè il danno estetico, il danno alla vita di relazione, consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni della vita di relazione dovute all'evento dannoso, nonché il danno alla sfera sessuale e la riduzione della capacità lavorativa generica.

Il danno patrimoniale è quello arrecato dalla lesione alla sfera patrimoniale del danneggiato.
Tale fattispecie si configura quando la lesione alla persona oltre che menomarne l'integrità psico-fisica, cioè a procurarle un danno biologico, ed a perturbarne lo stato d'animo, cioè a cagionarle un danno morale, incida altresì sulla sfera patrimoniale della persona danneggiata, provocandole un danno economico.

Il danno morale è rappresentato dalle sofferenze psichiche, dalle ansie e dal patema d'animo conseguenti alle lesioni subiti. Tale danno è individuabile anche nelle ipotesi di ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito.

Si ha infatti diritto al danno morale solo se le lesioni subite siano la conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale e la responsabilità dell'autore materiale del fatto sia provata.

Il danno punitivo è infine quello che le assicurazioni sono tenute a risarcire per non essersi adoperate ai fini di una definizione stragiudiziale della controversia, costringendo il danneggiato ad agire in via giudiziale con conseguente perdita di tempo e di denaro.

Cosa si intende per danno esistenziale?
Il danno esistenziale è quello derivante dalla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, ma non causata da una compromissione dell'integrità psicofisica.
La categoria del danno esistenziale è stata elaborata piuttosto di recente dalla giurisprudenza, e non trova alcuna esplicito riscontro normativo.
Il danno esistenziale si differenzierebbe dalle altre tipologie di danno, e precisamente: dal danno patrimoniale, poiché non è determinato da un pregiudizio economico di qualsiasi natura; dal danno morale perché l'azione compiuta dal responsabile può non integrare gli estremi di un reato e perché non consiste in una sofferenza ma in una privazione di un'attività concreta, un non facere; infine dal danno biologico poiché il danno esistenziale può sussistere anche prescindendo dall'esistenza di una lesione alla persona come compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto danneggiato (Cass. 7.6.2000, n.7713; Cass. 3.2.1999, n. 911).

Che differenza c'è tra inabilità temporanea ed invalidità permanente?
L'inabilità temporanea è rappresentata dalla durata della malattia, cioè dal tempo necessario per guarire dalle lesioni riportate a seguito del sinistro e riprendere l'attività ordinaria.
Durante tale arco di tempo, il danneggiato ha diritto ad essere risarcito sia del danno per lucro cessante che del danno biologico.
L'invalidità permanente è costituita invece dalla diminuzione della capacità fisica valutata in punti percentuali da un medico legale. Essa viene sempre risarcita come danno biologico, e liquidata altresì quale danno specifico lavorativo qualora la lesione abbia diminuito le peculiari capacità lavorative del soggetto, riducendone conseguente-mente il reddito.

In quali ipotesi il danno viene valutato in via equitativa e quando è possibile il risarcimento in forma specifica?
L'art. 1226 c.c. stabilisce che se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, viene liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Affinché si dia luogo alla valutazione equitativa è necessario che la presenza di un danno risarcibile risulti provata o comunque incontestata, benché il ricorso a tale tipo di quantificazione sia stato ritenuto configurabile dalla giurisprudenza anche allorché gli elementi dimostrativi forniti dal danneggiato manchino di sicura efficacia probatoria (Cass. 22.5.1979, n. 2972).
Non si procede ovviamente a tale valutazione ove il danno possa essre provato, nel suo preciso ammontare, tramite consulenza tecnica.
Il risarcimento in forma specifica, che consiste nel ripristino della situazione così come era prima che avvenisse l'illecito, è previsto dall'art. 2058 c.c.
Tale norma prevede che il danneggiato possa chiedere il risarcimento in forma specifica, solo qualora sia possibile anche se solo parzialmente.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, vale a dire in denaro, se la suddetta reintegrazione risulti eccessivamente onerosa per il debitore, laddove cioè l'impegno economico comportato da quest'ultima superi l'ammontare della somma corrispondente alla diminuzione del patrimonio subita dal danneggiato per effetto dell'illecito.
Rientrano nel concetto di risarcimento in forma specifica la prestazione di cosa uguale a quella distrutta, il rifacimento di quanto illecitamente disfatto e l'eliminazione di quanto fatto illecitamente.

Che cosa si intende per bonus-malus?
Il bonus-malus è il beneficio determinato in polizza sotto forma di sconto, riconosciuto all'assicurato in base ad un andamento favorevole del rischio. Minori sono i risarcimenti generati dalla polizza, maggiore è lo sconto di cui beneficia il cliente.
Le classi di merito sono normalmente diciotto. La più vantaggiosa è la classe 1, la meno vantaggiosa la classe 18.
Chi si assicura per la prima volta viene normalmente ammesso alla classe 13.
Per ogni anno trascorso senza aver causato sinistri, la classe viene diminuita di una unità (Bonus).
In caso invece di causazione di un sinistro, la classe viene aumentata di 2 (Malus).

Che cos'è il Fondo di Garanzia per le vittime della strada?
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è stato istituito in forza delle norme di cui agli artt. 19 e seguenti della L. 990/69.
Il Fondo Vittime della Strada è un istituto finalizzato a garantire i principi di sicurezza e solidarietà sociale su cui si basa la legge n. 990 del 1969, nonché il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione sulla responsabilità civile.
In base all'art. 19 della L. 990/69, il Fondo provvede al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati, o che siano sprovvisti di copertura assicurativa, o risultino assicurati presso imprese cadute in dissesto finanziario, che si trovino cioè in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste successivamente.
Nel primo caso, quello cioè in cui il veicolo non sia stato identificato, il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona.
In assenza della copertura assicurativa del veicolo, seconda ipotesi prevista dall'art. 19 della L. 990/69, il Fondo risarcisce i danni alla persona e quelli alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 ECU, nonché per la parte eccedente tale ammontare.
Nella terza ipotesi, ove cioè l'impresa assicuratrice si trovi in liquidazione coatta, il risarcimento è dovuto per i danni alla persona ed alle cose.
L'obbligazione cui è tenuto il Fondo di garanzia ha natura risarcitoria: essa si sostituisce pertanto a quella del soggetto responsabile del danno, non sussistendo rapporto alcuno di solidarietà passiva tra Fondo e responsabile del sinistro.
L'attività esterna del Fondo di garanzia è svolta da alcune imprese di assicurazione, con competenza territoriale riferita al luogo di accadimento del sinistro, designate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, e alle quali è affidato l'incarico di provvedere alla liquidazione dei danni ed al pagamento dei relativi importi in favore degli aventi diritto.
L'impresa designata, per regione o gruppo di regioni, eseguito il pagamento, ottiene il rimborso dal Fondo delle somme versate.

Cosa si intende per danno da fermo?
Il danno da fermo è un danno ulteriore rispetto a quello arrecato alla struttura materiale del veicolo: trattasi infatti di quel danno che corrisponde alla mancata utilizzazione del veicolo forzatamente fermo per colpa altrui.
Il danno da fermo può configurarsi sia quale danno emergente sia quale lucro cessante: si da il primo caso quando il mancato utilizzo del mezzo costringa il proprietario all'esborso di somme di denaro, mentre si versa nella seconda ipotesi quando, a causa della mancata utilizzazione del veicolo, si determini una perdita nel patrimonio del proprietario dello stesso. Ai fini dell'indennizzabilità occorre distinguere tra fermo
effettivo e fermo tecnico propriamente detto.
Il fermo effettivo concerne l'intero periodo in cui il mezzo non è stato in grado di circolare a seguito dell'incidente.
Il fermo tecnico è invece rappresentato dal lasso di tempo strettamente necessario per eseguire a regola d'arte le riparazioni del danno causato dal sinistro.
Il fermo tecnico può presentarsi altresì quale danno emergente causato dalle spese di noleggio di altra auto in sostituzione di quella in riparazione, per il tempo necessario al ripristino. Tali spese debbono essere provate dall'avente diritto e sono risarcibili solo limitatamente al periodo strettamente necessario per la rimessione in pristino dell'autovettura danneggiata.
La Cassazione, pur avendo asserita la risarcibilità del danno da fermo tecnico, non la considera tuttavia quale conseguenza automatica dell'incidente, necessitando essa piuttosto di esplicita prova, attinente vuoi all'inutilizzabilità del mezzo in riferimento ai giorni in cui è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, vuoi all'impossibilità di utilizzo dell'autovettura da parte del proprietario che avrebbe avuto necessità di
servirsene (Cass. 19.11.1999, n. 12820).

Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno provocato dalla circolazione dei veicoli?
Il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive, ai sensi dell'art. 2947 c.c., secondo comma, in due anni. Non hanno effetto interruttivo di tale termine le trattative di componimento bonario (Cass. 10 Novembre 1979, n. 5807).
Tuttavia, ove il fatto che ha causato il danno venga considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Ai fini della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, si deve avere riguardo alla pena edittale senza tenere conto della diminuzione della pena conseguente alla concessione di circostanze attenuanti generiche. Se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio
penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Quando si ha il concorso di colpa?
Il concorso di colpa in materia di circolazione di veicoli è previsto al secondo coma dell'art. 2054 c.c., il quale stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Relativamente al concorso di colpa, sussiste pertanto una presunzione relativa, vale a dire operante fino a prova contraria che, in presenza di fatti imputabili a più soggetti, a ciascuno di essi debba essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno qualora abbiano determinato una situazione per la quale senza l'uno o l'altro di essi l'evento non si sarebbe verificato.
Si presume che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro, sia i propri che quelli riportati dall'altro conducente.
Pertanto, in applicazione del principio del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., ciascun conducente dovrà risarcire la metà dei danni subiti dall'altro e sopportare una riduzione del diritto al risarcimento dei propri danni in eguale misura.
La presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti, ex art. 2054, opera solo nel caso di scontro tra veicoli, e si applica soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non permettano concretamente di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso.
Tuttavia, quando anche venga accertata la colpa esclusiva di uno solo dei due conducenti, l'altro non per questo si libererà automaticamente dalla presunzione di corresponsabilità, ma è necessario che dimostri di avere osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza (Cass. 7.2.1997, n.1198; Cass.26.10.1992, n. 11610).
Il principio di solidarietà prefigurato dal nostro ordinamento impone anche al conducente che abbia rispettato le norme del codice della strada di attivarsi, dinanzi alla scorrettezza altrui, per evitare il sinistro secondo l'ordinaria diligenza, cioè scegliendo la manovra che il guidatore medio, con riferimento alla situazione concreta, valuta come la più idonea per evitare od attenuare il danno.
La presunzione di eguale concorso opera anche se uno dei veicoli non ha subito danni e concerne sia la gravità della colpa che l'entità della conseguenza del fatto dannoso.

Che cos'è il MODELLO CARD (EX CID)?
Il MODELLO CARD (doppia firma - o firma singola) è il modello di constatazione amichevole di incidente previsto dalla Convenzione per l'indennizzo diretto, che viene redatto e sottoscritto congiuntamente dai conducenti dei due veicoli coinvolti e con il quale costoro rinunciano alla procedura di liquidazione.
La Convenzione per l'indennizzo diretto, che è applicabile ove il sinistro avvenga con danno ai soli veicoli, ha come scopo fondamentale quello di accelerare la liquidazione dei sinistri con danni a cose causati da collisione tra due veicoli a motore, agevolando il conseguimento del relativo risarcimento da parte del danneggiato che sia in tutto o in parte incolpevole.
Il principio della Convenzione è rappresentato dall'obbligo che ogni impresa partecipante assume di provvedere, in tempi rigorosamente predeterminati, al risarcimento dei danni subiti da un proprio assicurato per la responsabilità civile auto, in conseguenza di un sinistro che sia imputabile, in tutto o in parte, ad un soggetto assicurato per lo stesso rischio presso altra impresa partecipante.
Ciascuna impresa che aderisca alla Convenzione agisce come mandataria di ogni altra, versando ai propri assicurati il risarcimento dovuto in nome e per conto dell'impresa assicuratrice del responsabile, che resta obbligata al rimborso della somma erogata.
Ai fini dell'applicazione della procedura prevista dalla Convenzione, presupposto necessario è che si tratti di sinistro da circolazione stradale dovuto a collisione di non più di due veicoli a motore, entrambi identificati, soggetti all'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche, assicurati presso una delle imprese partecipanti al consorzio, esclusi i ciclomotori e le macchine agricole.
Ai fini dell'applicazione della procedura prevista dalla Convenzione è altresì necessario che dalla collisione dei veicoli siano derivati danni ai soli veicoli o ad uno di essi, con esclusione di qualsiasi danno alla persona od alle cose trasportate.
Poiché il ricorso alla procedura di liquidazione diretta del danno comporta la rinuncia a quella prevista dalla legge n. 39 del 1977, ove, nonostante l'avvenuta redazione del CID, il danneggiato inoltri la richiesta di risarcimento all'assicuratore del responsabile, a norma dell'art. 22 della L. 990/69 e con il rispetto delle modalità previste dall'art. 3 della stessa legge, la procedura di liquidazione in regime convenzionale deve
essere interrotta e l'impresa assicuratrice debitrice deve informare l'impresa mandataria della diffida inoltrata dall'avente diritto.
La procedura di liquidazione prevede la consegna da parte del danneggiato almeno parzialmente incolpevole al proprio assicuratore della denuncia, che viene redatta su modulo di constatazione amichevole e sottoscritta congiuntamente dai conducenti.
L'assicuratore, verificata la sussistenza delle condizioni per la liquidazione diretta, vi provvede in nome e per conto dell'impresa debitrice.
I danni materiali al veicolo vengono periziati a cura e spese dell'impresa mandataria nei dieci giorni dalla messa a disposizione dello stesso, secondo parametri previsti dall'associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, e la liquidazione ha luogo nei quindici giorni dall'avvenuto accertamento tecnico.

Mediazione

Indice

- La mediazione è veloce ed economica

- Il mediatore

- Mediazione obbligatoria

- Provvedimenti giudiziali urgenti

- Procedimento di mediazione

- Le parti possono scegliere liberamente l’organismo

- Mediazione durante il processo

- Durata della mediazione

- Esito della mediazione

- Proposta del mediatore

- Riservatezza

- Spese della mediazione

- Agevolazioni fiscali

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E’ stato approvato in Senato il decreto mille proroghe, tra le cui righe era presente anche il rinvio all’anno prossimo dell’entrata in vigore della obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Ma non per tutte le materie.

LEGGE GIA’ IN VIGORE: Per le liti in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, diventerà necessario, prima di andare in giudizio, provare a raggiungere un accordo davanti a un organismo cosiddetto di conciliazione.

PRIMAVERA 2012: Per altre due materie, assai significative in termini numerici, il condominio e il risarcimento danni da incidenti stradali, il tentativo di conciliazione sarà vincolante solo tra un anno e quindi nella primavera del 2012. Questo l’esito del faticoso confronto parlamentare nel quale si sono scaricate le diverse aspettative ed esigenze di due fronti che andavano ben al di là dell’aula di Palazzo Madama e dei confini tra maggioranza e opposizione.

Per un rinvio ampio della conciliazione, un anno per tutte le materie, si era schierata l’avvocatura, Cnf e Oua in testa, anche se con una certa articolazione di posizioni (l’associazione Avvocati per la mediazione, per esempio, con circa 1.600 iscritti, autrice di un intervento ad opponendum contro il ricorso Oua al Tar inteso a bloccare il regolamento attuativo); mentre contro lo slittamento erano scese in campo imprese e camere di commercio, ma anche alcune rappresentanze dei professionisti.

1) NIENTE AVVOCATI

2) COSTI RIDOTTI

3) TEMPI RAPIDI

4) MASSIMA SICUREZZA – PROFESSIONALITA’ E AFFIDABILITA'.

La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

"La mediazione? Semplice ed efficace" recita lo slogan della nuova campagna di comunicazione finalizzata a far conoscere alla cittadinanza lo strumento giuridico della mediazione civile per la risoluzione delle controversie, come alternativa al processo ordinario.

L'avvio della campagna di comunicazione coincide con l'entrata in vigore del decreto ministeriale che istituisce il registro dei mediatori.

Obiettivo del nuovo istituto giuridico è disincentivare il ricorso in tribunale, con la conseguenza di veder ridurre progressivamente l’arretrato che grava sul sistema giustizia. La mediazione civile, infatti, è lo strumento scelto per ''deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo'', ha detto il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2009 che ha visto l’approvazione dello schema di decreto legislativo. Il decreto legislativo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2010, dopo aver acquisito i prescritti pareri da parte delle commissioni parlamentari.

La mediazione è veloce ed economica.


Il procedimento di mediazione, infatti, non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse. Tali informazioni non possono essere utilizzate in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore è tenuto al segreto professionale su di esse. Inoltre, il mediatore è nominato non oltre quindici giorni dal deposito della domanda presso l’organismo di mediazione e il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.

Sono infine previste agevolazioni fiscali per coloro che ricorrono alla mediazione.
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono, infatti, esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.


In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

La mediazione civile è, dunque, un importantissimo strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili, finora previsto solo come facoltativo ai procedimenti ordinari che si svolgono nelle aule dei tribunali.

Uno strumento, tuttavia, ancora poco conosciuto dai cittadini, ma in grado di rendere decisamente più rapidi i tempi della giustizia civile e di incidere fortemente sullo smaltimento dell'enorme arretrato di cause civili.

Il mediatore

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

Mediazione obbligatoria

Per gli incidenti stradali la mediazione sarà obbligatoria a partire dalla primavera del 2012.

Per altri casi è già in vigore.

Provvedimenti giudiziali urgenti

Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.

Procedimento di mediazione

La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti possono scegliere liberamente l’organismo.

In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.

In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

Mediazione durante il processo

Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.

Durata della mediazione

Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 4 mesi.

Esito della mediazione

L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.

Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.

Proposta del mediatore

Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.

Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede.

Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Riservatezza

Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo

Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata

Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.

Spese della mediazione

Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia per gli organismi di mediazione pubblici.

Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministro della giustizia.

La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.

Agevolazioni fiscali

Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di 500 euro.

In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.